Caso. d'Oristano Il giudice si fa aiutare dall’AI per motivare la sentenza, gli avvocati contestano Il giudice si fa aiutare dall’AI per motivare la sentenza, gli avvocati contestano ma La Corte d’appello ha però distinto il supporto nella scrittura dalla delega della decisione
dallla nuova. sardegna del. 27\9\2026
Oristano L’intelligenza artificiale può aiutare a preparare un provvedimento, ma non può sostituire il giudice nel decidere. È su questo confine che si concentra il caso di una sentenza
civile del Tribunale di Oristano: nella motivazione è rimasta una frase riconducibile alla risposta di un chatbot, facendo scattare la contestazione della società uscita sconfitta dalla causa. A raccontarlo è Il Messaggero.
«Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza»: queste parole hanno rivelato l’interazione con un assistente digitale. Per i legali della società, la traccia giustificava la richiesta di dichiarare il provvedimento inesistente o nullo.
La Corte d’appello di Cagliari ha però distinto l’aiuto nella scrittura dalla delega della decisione. Nell’ordinanza pronunciata sulla richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza, ha ritenuto che quella frase, da sola, non potesse dimostrare l’affidamento all’algoritmo delle valutazioni riservate al magistrato. Si tratta dunque di una valutazione compiuta in una fase preliminare dell’appello, non della decisione definitiva sull’intera controversia. Il riferimento normativo è l’articolo 15 della legge 132 del 2025: interpretare e applicare la legge, valutare fatti e prove e adottare i provvedimenti restano compiti del magistrato. Il punto da accertare non è soltanto se sia stata consultata un’AI, ma quale contributo abbia effettivamente fornito.
La vicenda alimenta anche il confronto sulle responsabilità di giudici e avvocati. L’impiego di questi strumenti non equivale automaticamente a un’irregolarità; altrettanto essenziale resta controllare l’attendibilità dei contenuti prodotti, comprese le citazioni giuridiche. L’Organismo congressuale forense chiede regole trasparenti e verifiche indipendenti, insieme alla protezione dei dati giudiziari e alla parità di accesso agli strumenti tecnologici. Garanzie necessarie perché l’innovazione non comprometta il diritto di difesa e l’autonomia di chi deve giudicare.
«Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale
in stile sentenza». Una frase
che non dovrebbe comparire ehe non dovredbe companre
in calce a un verdetto, ma che
nel caso di un provvedimento
civile del tribunale di Oristano
è rimasta nella motivazione,
svelando il ricorso a un assistente di intelligenza artificiale. Da qui la contestazione degli avvocati della società uscita sconfitta dalla causa, che
hanno chiesto di dichiarare la
sentenza inesistente o nulla. E
l'accesa discussione sull'opportunità o meno che talistrumenti possano entrare in tribunale. Una parziale soluzione e stata offerta subito dalla ne è stata offerta subito dalla
corte d'appello di Cagliari,
che ha distinto l'aiuto nella
scrittura dalla delega della decisione: quella traccia, da sola,
non dimostra che il magistrato abbia affidato all'algoritmo
il compito di giudicare.
La vicenda si inserisce nel
piano per lo smaltimento degli arretrati della giustizia civile commissionato dal Ministero, con una cinquantina di procedimenti oristanesi affidati a cedimenti oristanesi alidati a
ungruppo di magistrati incaricati di affiancare gli uffici giudiziari.
Tra questi anche Stefano Poggio, firmatario del provvedimento incriminato. Tacontones denositata il2d La sentenza, depositata il 20 marzo 2026, riguardava una controversia in materia di appalto. La società che aveva perso la causa ha impugnato il provvedimento, sollevando la questione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella motivazione. La Corte d'appello di Cagliari, con l'ordinanza numero 182 del 23 luglio 2026, ha esaminato il motivo nella fase relativa alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, ritenendolo non manifestamente fondato. Non si tratta quindi di una decisione definitiva sull'intero appello, ma di una valutazione preliminare sulla contestazione specifica sollevata. Come osserva l'avvocato Enrico Meloni, presidente dell'Ordine degli avvocati di Oristano, «il caso si inserisce in un cambiamento che riguarda ormai molte professioni. L'utilizzo di strumenti digitali per consultare archivi, recuperare archivi, recuperare precedenti e rielaborare testi è una pratica diffusa anche nel lavoro giuridico». In tribunale, del resto, riprendere passaggi di altre sentenze o di documenti attraverso la tecnica del copia-incolla non è una novità: <«in passato si lavorava sulle banche dati e sugli archivi vi manualmente, mentre oggi queste operazioni possono essere agevolate da programmi e agevolate con l'intelligenza artificiale». La differenza, però, sta nel contributo effettivo dello strumento. La Corte d'appello ha distinto la fase redazionale dall'attività interpretativa e decisoria, che resta riservata al magistrato. La frase del chatbot è stata considerata un indizio dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella stesura, ma non una prova sufficiente che il giudice abbia delegato alla macchina la valutazione dei fatti, delle prove e delle , dele pro norme. La motivazione, secondo la valutazione compiuta in questa fase, presenta un ragionamento giuridico articolato, non riconducibile automaticamente a una decisione elaborata dall'algoritmo. Il controllo del contenuto prodotto dai sistemi automatici resta comunque essenziale soprattutto quando si tratta di verificare la correttezza dei riferimenti normativi e la cоеrenza delle argomentazioni. Il riferimento normativo è l'articolo 15 della legge 132 del 2025, che riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. La norma non esclude in assoluto strumenti di supporto, ma mantiene in capo al giudice la responsabilità della decisione. La vicenda apre così una vicenda apre cosi una questione destinata a diventare sempre più attuale: stabilire fin dove possa arrivare l'assistenza tecnologica nella scrittura degli atti giudiziari e quali tra degagz garanzie debbano accompagnarne l'impiego. Il punto nonèsoltanto none soltanto sapere ssesiasta- se sia sta ta utilizzata l'intelligenza artificiale, ma verificare che la valutazione e la decisione restino effettivamente opera del magistrato.
Io concordo con , sempre. sulla nuova , Antonella fancello docente universitaria ed. esperta di transizione. digitale




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